Le spese analitiche sostenute dal forfettario con metodi tracciabili non costituiscono base imponibile per la formazione del “Reddito soglia” del lavoratore autonomo in regime forfettario

Gli artt. 54 ss DPR 917/1986 sulla determinazione del reddito da lavoro autonomo, si applicano anche ai contribuenti forfetari: il forfettario costituisce una modalità di determinazione del reddito e non una ulteriore categoria reddituale rispetto a quelle conosciute dal nostro Testo Unico.

I chiarimenti sono arrivati anche dalla stessa prassi amministrativa della Direzione Regionale della Lombardia che, con la risposta del 9 dicembre 2025, si è espressa sulla tematica dei rimborsi analitici di spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e ri-addebitati dal soggetto forfettario al proprio committente.

Secondo la Direzione Territoriale, i rimborsi analitici delle spese di “viaggio, trasporto, vitto e alloggio” sostenute nell’esecuzione dell’incarico e ri-addebitate dal professionista – anche in regime forfettario – al committente, sono escluse dalla formazione del reddito imponibile qualora la spesa venga anticipata dal professionista stesso, con mezzi tracciabili.

Quindi, anche per il regime forfettario, i rimborsi analitici delle spese non concorrono alla formazione del reddito – soglia di 85.000,00 per l’accesso ed il mantenimento del regime forfettario e non si considerano “compensi”, definiti come il corrispettivo della prestazione professionale per tutti i lavoratori autonomi (ordinari o forfettari).

La Direzione Regionale specifica che l’esclusione del coefficiente di reddito da lavoro autonomo per le spese analitiche del forfettario, vale a partire dalle spese tracciabili sostenute nel periodo di imposta 2025: le somme sostenute a titolo di spese entro il 2024, anche qualora i rimborsi siano incassati nel 2025, restano imponibili.

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