Interpello DR Piemonte: Il regime forfettario del lavoratore sportivo con P. Iva e l’incompatibilità don il precedente rapporto di co.co.co. sportiva

La Direzione Regionale del Piemonte, con la risposta all’Interpello n. 901 – 137/2025, preclude la possibilità di mantenere il regime opzionale del forfettario, nonché l’aliquota agevolata del 5%, al lavoratore sportivo autonomo con P. Iva, che intenda proseguire il rapporto con la medesima A.S.D., già committente nel precedente rapporto di co.co.co. sportiva  (art. 1, c. 57, lett. d bis) L.190/2014)

Le motivazioni sono due e legate alla continuità del rapporto contrattuale tra le stesse parti precisando che i redditi del co.co.co sono assimilati per legge a quelli da lavoro subordinato:

  1. nel caso di specie il rischio è quello di integrare il requisito ostativo della prevalenza dei ricavi (ossia se i ricavi incassati superano il 50%) nei confronti della ASD già datore di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, precisando che la verifica della prevalenza va fatta solo al termine del periodo d’imposta;
  1. la continuità nel rapporto con l’A.S.D. preclude anche la possibilità di applicare l’aliquota agevolate del 5% per i primi 5 anni dall’apertura della P.IVA come previsto dall’art. 1, c. 65, L. 190/2014.

Il principio vale in generale per tutti i co.co.co sportivi che intendano convertire il rapporto aprendo la P. Iva beneficiando del regime forfettario col medesimo datore di lavoro.

Il controllo ex post si rivela particolarmente insidioso laddove la perdita dei benefici dell’opzione fiscale del regime forfettario avviene solo al termine del periodo d’imposta ed in tal modo il prestatore di lavoro sportivo autonomo con p.iva scopre in ritardo di aver violato il requisito della prevalenza dei ricavi con l’obbligo di applicare iva per l’intero esercizio dell’anno sebbene ormai trascorso.

Una conseguenza che può creare non poche difficoltà pianificatorie agli operatori del settore.

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