Nell’articolo pubblicato NT+ Lavoro si contesta l’assunto per il quale l’Agenzia delle Entrate qualifica i premi in denaro ex art. 36, comma 6-quater, d.lgs. 36/2021 come redditi di lavoro.
Ad opinione degli avv.ti Biagio Giancola e Letizia Di Nicolantonio, i premi remunerano il risultato sportivo e non la prestazione del lavoratore, andando così ricondotti tra i cd. redditi diversi con la conseguente applicazione della ritenuta alla fonte del 20% a titolo definitivo.
La tesi richiama la ratio della disciplina speciale dei premi sportivi prevista dall’art. 36 comma 6 quater d.lgs. 36 del 2021.
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