E.T.S.: Chiarimenti dalla prassi ministeriale sull’utilizzo del “Modello E”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare del 17 aprile 2026, chiarisce l’utilizzo del “Modello E”, una versione semplificata e aggregata del rendiconto per cassa, adottabile facoltativamente dagli enti del Terzo settore diversi dalle Imprese Sociali, ivi compresi quelli dotati di personalità giuridica, con entrate annue non superiori ad € 60.000,00.

Il “Modello E” può essere utilizzato a partire dal bilancio 2026.

Il Ministero chiarisce poi che gli ETS con personalità giuridica e ricavi sotto la soglia di € 60.000,00, per l’anno 2025 in chiusura possono utilizzare il “Modello D” (cassa ordinario), evitando così il bilancio economico-patrimoniale più complesso ed eliminando la gestione dei cespiti, degli ammortamenti e dei debiti/crediti.

L’introduzione del “Modello E” in continuità col “Modello D”, non modifica gli adempimenti previsti a carico degli E.T.S.:

  • l’obbligo, da parte degli Amministratori, di conservare tutta la documentazione (scontrini, fatture, estratti conto) che giustifica gli importi aggregati inseriti.
  • il deposito al RUNTS: indipendentemente dal modello scelto (D o E), il rendiconto deve essere approvato dall’assemblea e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

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