Donazioni 2025: scadenza il 16 marzo 2026 per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 obbligo esteso a tutti gli ETS

Entro il 16 marzo 2026 molti enti non profit dovranno verificare se sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute nel 2025. L’adempimento, previsto dal D.M. 1° marzo 2024 e attuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 83793/2024 del 4 marzo 2024, serve ad alimentare la dichiarazione precompilata dei contribuenti.

Per il 2026, l’obbligo riguarda gli enti che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro. Lo stabilisce l’art. 1, comma 2, del D.M. 1° marzo 2024. Gli enti sotto soglia restano esonerati, ma possono comunque scegliere l’invio facoltativo; in caso di errori che producano indebite detrazioni o deduzioni, però, la tutela prevista per l’adempimento facoltativo viene meno.

I soggetti interessati comprendono gli ETS iscritti al RUNTS, le cooperative sociali con esclusione delle imprese sociali in forma societaria, le ONLUS ancora rilevanti nel 2025 e le fondazioni e associazioni riconosciute attive nella tutela dei beni culturali o nella ricerca scientifica, secondo il perimetro delineato dal D.M. 1° marzo 2024 e dall’art. 83 del d.lgs. 117/2017.

Non tutte le donazioni devono essere comunicate. La trasmissione riguarda solo le erogazioni effettuate con strumenti tracciabili e solo quando l’ente dispone del codice fiscale del donatore. Il requisito deriva dall’art. 1, commi 2 e 4, del D.M. 1° marzo 2024 e dal rinvio all’art. 23 del d.lgs. 241/1997; la tracciabilità è inoltre coerente con la disciplina fiscale delle liberalità prevista dall’art. 83 del Codice del Terzo settore.

Restano quindi escluse le somme prive del codice fiscale del soggetto erogante, le donazioni cumulative versate da un unico soggetto per conto di più persone e i casi in cui il versante abbia agito come semplice intermediario della raccolta. Anche le donazioni rimborsate vanno però comunicate nell’anno del rimborso.

La trasmissione avviene con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato, secondo le specifiche approvate con il provvedimento del 4 marzo 2024. Per gli enti è consigliabile verificare in anticipo la qualità del dato raccolto: codice fiscale, modalità di pagamento e corretta imputazione della liberalità.

Il quadro, però, è destinato a cambiare in modo rilevante. Dopo il via libera della Commissione europea, annunciato dal Ministero del Lavoro l’8 marzo 2025, il nuovo regime fiscale del Terzo settore decorre dal 1° gennaio 2026. In forza dell’art. 1, comma 7, del D.M. 1° marzo 2024, la comunicazione delle erogazioni liberali diventa così obbligatoria per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, senza più soglie di entrata, con esclusione delle imprese sociali societarie. Di conseguenza, per le erogazioni ricevute nel 2026, tutti gli ETS dovranno organizzarsi per la comunicazione nel 2027. Le ONLUS, invece, non rientrano più nel nuovo perimetro in quanto l’Anagrafe unica è stata soppressa dal 1° gennaio 2026, salvo il caso in cui abbiano assunto la qualifica di ETS.

Ministero del Lavoro – avviso

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