Con l’ordinanza n. 2913 del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio di particolare rilievo per associazioni sportive dilettantistiche e associazioni non riconosciute.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c., non costituisce un debito proprio dell’amministratore, ma ha natura accessoria rispetto al debito dell’ente ed è assimilabile a una garanzia ex lege, sul modello della fideiussione.
La decisione è importante anche sotto il profilo pratico: proprio perché tale responsabilità è assimilata alla fideiussione, il creditore resta soggetto alla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c., se non agisce tempestivamente.
La pronuncia rafforza un principio essenziale nel diritto civile e sportivo: nelle ASD ed in generale per le associazioni prive di personalità giuridica, il presidente o amministratore può rispondere personalmente, ma la sua posizione non va confusa con quella del debitore originario, bensì va assimilata a quella del fideiussore.