La ASD/SSD può avvalersi del prestatore di lavoro occasionale (art. 2222 cc) per una qualsiasi prestazione non abituale e non organizzata in forma di impresa, senza limiti di compenso.
ASPETTI FISCALI: sul compenso lordi si applica la ritenuta a titolo di acconto del 20%, versata dal sostituto di imposta (ASD/SSD) con modello F24.
ASPETTI CONTRIBUTIVI: se il prestatore supera i 5.000,00 euro l’anno, da cumulare altri eventuali rapporti occasionali, dovrà iscriversi alla Gestione Separata INPS e versare i contributi (1/3 a carico del prestatore, 2/3 a carico del committente), con l’obbligo dell’Uniemens.
Nello sport si applica la disciplina “ordinaria”, anche qualora il prestatore sia un tesserato commissionato per una prestazione sportiva.
Tuttavia, per le ASD/SSD che si avvalgono di lavoro occasionale, non è previsto l’obbligo di comunicazione preventiva all’ispettorato del lavoro, poiché non si considerano “imprenditori”.
Lo specifica la nota INL/MLPS 109/2022 nella faq n. 9 che si allega sotto.
Il disconoscimento della qualifica di “ente non commerciale” senza scopo di lucro nel corso delle attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate, determina la disapplicazione della dispensa dall’obbligo.