Con la nota direttoriale n. 5003 del 27 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ai quesiti formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, fornendo importanti indicazioni interpretative sulla disciplina degli Enti del Terzo Settore.
I punti principali
Diritto di esame dei libri sociali — Il Ministero conferma che gli statuti possono regolamentare le modalità di consultazione, ma non possono escludere totalmente il diritto degli associati ad accedere ai libri sociali. Ammesse limitazioni ragionevoli a tutela della privacy e del regolare funzionamento dell’ente.
Cariche sociali e volontariato — L’esercizio gratuito di una carica sociale può configurarsi come attività di volontariato, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 17 del Codice. Resta fermo il divieto di cumulare nello stesso ente la posizione di volontario e quella di prestatore retribuito.
Compensi agli amministratori — Per gli ETS diversi dalle ODV, l’assemblea può deliberare compensi agli amministratori anche senza espressa previsione statutaria, purché lo statuto non lo vieti e nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta degli utili.
Sindaci supplenti — La nomina è possibile solo se prevista dallo statuto. I supplenti non vanno iscritti al RUNTS fino al momento dell’eventuale subentro come titolari.
Delega per adempimenti RUNTS — Confermata la possibilità di delegare a terzi la presentazione di istanze e aggiornamenti. Le sanzioni per ritardo restano a carico degli amministratori, non del delegato.
La nota è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione dedicata alle circolari sul Codice del Terzo Settore.