Con l’ordinanza n. 6530 del 19 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di sponsorizzazioni sportive, la spesa mantiene natura pubblicitaria quando il soggetto sponsorizzato svolge realmente una specifica attività promozionale. Nel caso esaminato, la prova è stata ritenuta raggiunta perché l’associazione sportiva aveva effettivamente esposto il simbolo dello sponsor sulla maglia e sugli striscioni, come risultava dalla documentazione prodotta.
La pronuncia richiama il tradizionale orientamento formatosi sull’art. 90, comma 8, l. 289/2002, disposizione che qualificava le sponsorizzazioni sportive, entro determinati limiti, come spese di pubblicità assistite da una presunzione legale assoluta. Tuttavia, è importante precisare che tale norma oggi è stata abrogata dall’art. 52 del d.lgs. 36/2021.
Questo non significa, però, che la presunzione sia venuta meno. La regola è stata infatti sostanzialmente riprodotta nell’art. 12, comma 3, d.lgs. 36/2021, oggi vigente, che continua a qualificare come spesa di pubblicità il corrispettivo erogato a favore di ASD e SSD entro il limite di 200.000 euro annui, purché vi sia una specifica attività promozionale del beneficiario.
In termini pratici, quindi, la disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche continua a esistere anche dopo la riforma dello sport. Cambia il riferimento normativo, ma resta la sostanza: la presunzione opera quando i requisiti previsti dalla legge sono effettivamente dimostrati, mentre non assumono rilievo contestazioni fondate sulla sola incongruità o antieconomicità della spesa.
Per sponsor e sodalizi sportivi la lezione è semplice: non basta stipulare il contratto, occorre documentare con precisione l’esecuzione della sponsorizzazione, conservando fotografie, materiali promozionali, brochure, prove dell’uso del marchio e ogni altro elemento utile a dimostrare la reale attività promozionale svolta.