La Corte di Cassazione, Sezione III civile, con ordinanza n. 3652/2026, ha esaminato un caso di infortunio avvenuto negli spogliatoi di una struttura sportiva: una frequentatrice, dopo la doccia, riferiva di essere inciampata in un tappetino parzialmente ripiegato e di aver poggiato il piede in una pozza d’acqua, riportando una frattura.
Nel giudizio di merito, il Tribunale aveva riconosciuto un risarcimento; la Corte d’appello aveva invece rigettato la domanda, ritenendo integrato il caso fortuito (anche come fatto colposo del danneggiato) perché la situazione era visibile e prevedibile per chi frequentava il luogo, richiamando il dovere di cautela in contesti tipicamente bagnati (area docce/spogliatoi/piscina).
La Cassazione ha ritenuto non censurabile l’impostazione della Corte d’Appello.
Nella pratica, in ambienti “naturalmente” esposti ad acqua (docce, percorsi verso spogliatoi, bordo piscina), la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa quando il pericolo è ordinariamente percepibile ed evitabile con condotta prudente.