Il caso conferma un principio ormai consolidato: spogliatoi e ambienti assimilabili restano “zone rosse” per le telecamere, anche quando la finalità dichiarata è la tutela del patrimonio degli utenti
Con il provvedimento n. 619 del 3 settembre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 8.000 euro l’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.), per l’installazione di telecamere di videosorveglianza all’interno degli spogliatoi della piscina in funzione dal 2007.
L’istruttoria avviata dal Garante, su segnalazioni di utenti e di notizie stampa, ha accertato che le telecamere inquadravano gli armadietti utilizzati dagli utenti per riporre i propri effetti personali durante l’attività natatoria.
L’Azienda aveva giustificato il sistema con i ripetuti furti subiti in passato e con un accordo sindacale stipulato nel 2007 ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Il Garante ha ritenuto tali argomentazioni insufficienti a legittimare il trattamento, evidenziando che:
– gli spogliatoi sono luoghi in cui l’aspettativa di riservatezza degli interessati è particolarmente elevata, e un sistema di videosorveglianza al loro interno risulta, di regola, sproporzionato rispetto alla finalità di tutela del patrimonio, a prescindere dall’esistenza di un accordo sindacale, che non può derogare ai principi generali di necessità e proporzionalità del trattamento.
– il titolare non aveva dimostrato di aver valutato preventivamente misure alternative meno invasive come ad esempio lucchetti personali per gli utenti,
-l’informativa di primo livello era esposta solo all’ingresso della struttura e non anche in prossimità degli spogliatoi, con conseguente violazione degli obblighi di trasparenza verso utenti e lavoratori;
– la conservazione delle immagini per 72 ore non era supportata da un’adeguata valutazione di necessità, in violazione del principio di limitazione della conservazione.
Nel determinare la sanzione, il Garante ha valorizzato la collaborazione dimostrata dall’Azienda, che nel corso del procedimento ha disattivato e rimosso le telecamere, aggiornato la cartellonistica e ridotto i tempi di conservazione, oltre all’assenza di precedenti violazioni.
È stata comunque disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, data la particolare delicatezza dei luoghi coinvolti.
Il caso è un promemoria utile per tutti i gestori di impianti sportivi, piscine, palestre e centri fitness: la tutela del patrimonio degli utenti, per quanto legittima, non giustifica automaticamente il ricorso alla videosorveglianza in ambienti come spogliatoi, docce o servizi igienici.
Prima di installare qualunque sistema è necessario condurre una valutazione d’impatto reale, valutare soluzioni alternative meno invasive, curare l’informativa a due livelli in ogni area sorvegliata e definire tempi di conservazione proporzionati e documentati.
Anche gli accordi sindacali ex art. 4 St. Lav., pur necessari per la componente lavoratori, non sanano un trattamento sproporzionato nei confronti degli utenti.