Per ottenere la personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 117/2017, le Associazioni devono disporre di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000,00 Euro.
Nel caso di beni diversi dal denaro (es. immobili, beni mobili registrati ecc) è necessario allegare la relazione giurata del revisore legale o di una società di revisione.
Il MLPS (nota 15849/2024) esclude dal computo del patrimonio minimo gli “intangible assets” (marchi, brevetti, consulenza, innovazione, ricerca e sviluppo, diritti d’autore ecc.), anche laddove garantiti da polizze, ravvisando il difetto della liquidità e della disponibilità del bene.
Per analogia col Terzo Settore, lo stesso concetto viene esteso al patrimonio minimo richiesto dall’art. 14 co. 3 ter d.lgs. 39/2021 per le ASD: per fare un esempio, non saranno imputabili ai fini del calcolo i diritti sulle prestazioni di atleti ed i marchi.