Resta in vigore, anzi viene reintrodotta per il 2026, la detassazione dei proventi realizzati dalle ASD/SSD in regime 398/1991, attraverso attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ovvero tramite raccolta fondi:
– in occasione di un numero di eventi non superiori a 2 l’anno;
– nei limiti di€ 51.645,69.
Alle condizioni speciali appena elencate si affiancano quelle generali (art. 143 co. 1 lett a) TUIR): l’evento interessato dalla raccolta fondi deve essere occasionale, saltuario, pubblico e concomitante con ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e celebrazioni.
(art. 25 co. 2 l. 133/1999 inizialmente abrogato – con efficacia dal 01.01.2026 – e successivamente re-introdotto dall’art. 18 co. 4 lett. d) d.lgs. 192/2025 che ha modificato l’art. 241 co. 1 lett. cc) d.lgs. 33/2025)
La detassazione è limitata ai fini IRES/IRAP.
Ai fini Iva, le operazioni risultano qualificate come “commerciali” pertanto rimangono imponibili (paragrafo 3.6 della circolare 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate).