La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Ord. 03/09/2025, n. 24471, torna a pronunciarsi sul dovere di custodia e vigilanza ai sensi dell’art. 2051 c.c. che grava sulla ASD/SSD, nella specie una scuola di sci, per la rottura del femore patita dall’allieva principiante, durante una lezione privata col maestro di sci posizionato a valle dell’allieva stessa, a causa dell’investimento sulla pista da sci ad opera di un’altra sciatrice.
L’indomani della pubblicazione del testo convertito del d.l. 96/2026 che affronta, tra l’altro, proprio la tematica della sicurezza degli impianti sportivi degli sport invernali, la Corte ribadisce che l’iscrizione dell’allievo al corso di sci determina l’insorgere di un vincolo contrattuale con la scuola stessa, motivo per cui l’omessa vigilanza sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione sportiva, costituisce inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 cc.
La Corte infatti censura il ragionamento del giudice di merito che, nella valutazione della responsabilità a carico della scuola di sci, si focalizza sulla correttezza del metodo tecnico-didattico del maestro e sollecita, al contrario, la valutazione della presenza dell’impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile secondo la diligenza qualificata del maestro di sci (c.d. prova liberatoria).
Va da sé che, mentre l’allievo è tenuto ad allegare esclusivamente la lesione patita in occasione della lezione, la scuola di sci per andare esente dalla responsabilità dovrà dimostrare l’esatto adempimento della propria obbligazione contrattuale, quindi l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità dell’allievo.
In definitiva, l’attività didattica formativa, deve essere svolta in modo coerente con le capacità fisiche e le competenze tecniche dell’allievo e, al tempo stesso, deve svolgersi in un ambiente ove l’istruttore assicuri l’assenza di elementi estranei che possano danneggiare o mettere in pericolo l’integrità fisica dell’allievo.