Registrazione del nome a dominio fidesm.it da ritenersi lesiva del “diritto al nome” della Federazione e posta in mala fede – la tutela del nome e del nome a dominio è riconosciuta anche per le associazioni private non esercenti attività d’impresa

Il Tribunale di Cagliari con l’ordinanza del 05/03/2025 ha accolto il ricorso cautelare con il quale la Federazione italiana danza sportiva ha chiesto l’inibitoria dall’utilizzo del nome a dominio “fidesm.it”, nonché il suo trasferimento alla medesima, per un ballerino ex tesserato della Federazione che lo aveva registrato.

Il ballerino ed ex tesserato della Federazione, titolare di una scuola privata di danza sportiva e di un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita di accessori e articoli sportivi, acquistò il nome a dominio “fidesm.it” pochi giorni dopo che l’Assemblea nazionale straordinaria della Federazione, aveva approvato il cambio della denominazione, il cui acronimo era appunto “fidesm”, tentando poi di venderlo alla Federazione per un corrispettivo abnorme rispetto al valore di mercato del nome a dominio medesimo.

Il Tribunale evidenziando che al domain name è riconosciuta dall’ordinamento una duplice funzione: quella tecnico-strumentale di “indirizzo”, ossia di accesso al sito web del titolare contrassegnato dall’apposito dominio, ma anche quella “distintiva”, propria dei segni tradizionali, ha rilevato che il comportamento tenuto dal ballerino era connotato da “mala fede”.

Difatti, il ballerino era perfettamente a conoscenza del fatto che la Federazione era in procinto di modificare la propria denominazione e il proprio acronimo, tuttavia decise di acquistare il nome a dominio corrispondente al fine di conseguire indebiti e parassitari vantaggi per la propria attività imprenditoriale e commerciale. Inoltre, il medesimo aveva condotto una trattativa con la Federazione per la vendita del nome a dominio, formulando richieste economiche sensibilmente superiori al valore di mercato del segno fidesm.it.

Pertanto, il Tribunale ha rilevato che la registrazione e l’uso del nome a dominio fidesm.it era da ritenersi lesivo del “diritto al nome” della Federazione, ai sensi del codice civile, nonché illegittimo ai sensi del codice della proprietà industriale, in quanto richiesta in mala fede; norme applicabili anche alle associazioni private non esercenti attività d’impresa, nel cui genere debbono essere collocate le federazioni sportive.

NON PERDERTI NULLA!

Iscriviti alla newsletter

Inserendo il tuo indirizzo Email e premendo il pulsante “Iscriviti” potrai accedere alla nostra Newsletter!

*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di accettare termini e condizioni descritti nella Privacy Policy.

Condividi sui social: