Premi sportivi per atleti: torna l’esenzione

Il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (re)introduce l’esenzione dalla ritenuta alla fonte del 20% sui premi corrisposti agli atleti che partecipano a manifestazioni sportive dilettantistiche a partire dalla data del 29 febbraio 2024.

L’esenzione è prevista se la somma erogata a titolo di premio non supera la soglia di 300,00 Euro per ciascun periodo di imposta.
N.B. Se l’ammontare supera la soglia, le somme sono assoggettate per intero alla ritenuta alla fonte, con facoltà di rivalsa (art. 45 co. 2 ss d.lgs. 33/2025).

Per recuperare le ritenute già eventualmente versate a titolo di premio all’atleta tesserato, a partire dal 29 febbraio 2024 sarebbe possibile:
– chiedere direttamente il rimborso;
oppure
– indicare l’importo versato in eccesso nel Mod. 770 relativo al 2025 per utilizzare il credito in compensazione con Mod. F24;
oppure
– fare la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate e chiedere di modificare il codice tributo, in acconto IRES, da utilizzare a credito in dichiarazione dei redditi.

Nel caso di specie, tuttavia, onde evitare il rischio di contestazioni come quella di “indebita compensazione” per crediti non spettanti oppure inesistenti, consigliamo di attendere le indicazioni operative della prassi amministrativa.

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