Dal 28 marzo 2026, con l’art. 9 del D.L. 38/2026 (convertito in L. 22 maggio 2026, n. 88), è stata reintrodotta l’esenzione fiscale sui premi sportivi di cui all’art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021, fino all’importo di € 300,00, erogati esclusivamente agli atleti nell’ambito di manifestazioni dilettantistiche.
Restano esclusi dal beneficio i tecnici, per i quali continua ad applicarsi la ritenuta del 20%, così come i premi corrisposti per la partecipazione a raduni delle squadre nazionali, non richiamati dalla nuova disposizione.
Un punto merita particolare attenzione: i 300 euro non costituiscono una franchigia, ma una soglia assoluta. Il superamento, anche minimo, nel corso del periodo d’imposta comporta l’assoggettamento alla ritenuta del 20% dell’intero ammontare dei premi erogati, comprese le somme già versate.
La soglia opera per ciascun ente erogante, quindi: uno stesso atleta può ricevere premi esenti fino a 300 euro da più ASD/SSD.
Si raccomanda pertanto alle ASD e SSD di effettuare una verifica puntuale prima di ogni erogazione.