Preclusa l’esenzione IVA per l’utilizzo dell’impianto sportivo tra Enti commerciali

Con la risposta ad interpello n. 87 del 3 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate conferma che le “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport” per beneficiare dell’esenzione Iva ai sensi della normativa unionale (paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE, recepita in Italia dall’art.36 bis 36 d.l. 75/2023), devono essere fornite esclusivamente da organismi senza fini di lucro.

E per “organismi senza fini di lucro” si intendono “(…) con riferimento agli enti privati, i sopra riportati enti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e gli enti «senza scopo di lucro» come anche definiti nella circolare n.27/E del 26 marzo 2008 e nella circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010’”

(pg. 6 risposta n. 87 del 3 aprile 2025)

La precisazione dell’Agenzia delle Entrate non è innovativa ma riscontra il quesito di una società commerciale europea sul trattamento (ai fini Iva) della prestazione fornitale da una società nazionale, di locazione di un autodromo e di tutta una serie di attività collaterali – ospitalità, catering e supporto logistico ritenute necessarie per l’evento sportivo, quindi meritevoli di esenzione secondo la società istante, esenzione invece negata dalla prassi amministrativa per difetto del requisito soggettivo.

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