Dal 1° gennaio 2026, nelle operazioni di permuta (servizi contro servizi o servizi contro beni) l’IVA si applica anche in assenza di corrispettivo in denaro. Ogni scambio è considerato come una pluralità di operazioni autonome, da valutare separatamente quanto a imponibilità, aliquota ed eventuali esenzioni. La base imponibile non è più il “valore normale”, ma è determinata sui costi sostenuti dal prestatore, come previsto dall’art. 13 del DPR 633/1972, modificato dalla Legge di Bilancio 2026 (art. 1 commi 138 e 139 L. 199/2025).
Per le società sportive dilettantistiche, ciò significa che sponsorizzazioni in permuta (ad esempio servizi pubblicitari contro materiale tecnico) restano imponibili IVA, mentre l’esenzione ex art. 36-bis DL 75/2023 opera solo per i servizi sportivi strettamente connessi alla pratica sportiva resi a persone fisiche. In ogni caso, anche quando l’operazione è esente, la base imponibile va comunque determinata sui costi e indicata in fattura.
Un’attenzione particolare alla tracciabilità dei costi e alla corretta fatturazione diventa quindi essenziale per evitare contestazioni fiscali.