Il “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione” – d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33 tra le disposizioni abrogate con decorrenza dal 1° gennaio 2026 (artt. 241 c. 1 lett. cc) ed art. 243 d.lgs. 33/2025) cita l’art. 25 legge 133/1999 rubricato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche”.
Questo significa che, dall’anno di imposta 2026, non si potranno più applicare:
- il co. 2 dell’art. 25 legge 133/1999 con la detassazione ai fini Ires e Irap dei proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici in regime ex l. 398/1991, per un massimo di due eventi l’anno e nel limite di € 51.645,00, nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ovvero tramite raccolta fondi.
Attualmente e fino al 31.12.2025, per beneficiare della detassazione è necessaria la compresenza delle seguenti condizioni nelle attività di raccolta fondi:
- carattere occasionale e saltuario;
- carattere pubblico
- eventi organizzati in occasione di ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni ecc.
- il co 5 dell’art. 25 legge 133/1999 che prevede il limite di Euro 1.000,00 per le operazioni in contanti di ASD/SSD, superato il quale tutti i pagamenti a favore ASD/SSD (es. erogazioni liberali, quote e corrispettivi a vario titolo) o i versamenti da loro effettuati (es. spese e premi oppure somme corrisposte a fornitori), devono avvenire attraverso conti correnti bancari o postali a loro intestati oppure attraverso metodi tracciabili.
Ricordiamo che, in ogni caso, i compensi corrisposti al lavoratore sportivo a titolo di corrispettivo, sono tracciabili per espressa previsione di legge.
Quale sarà la disciplina applicabile all’utilizzo del contante per gli enti non commerciali dal 2026?
A questo punto è lecito pensare che, a decorrere dal 2026, anche per ASD/SSD si applicherà esclusivamente il divieto assoluto e generale di trasferimento di denaro contante “a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche” per importi, anche frazionati, pari o superiori alla soglia di 5.000,00 Euro per non incorrere nella sanzione amministrativa che va da Euro 3.000,00 ad Euro 50.000,00 della previsione di cui agli artt. 49 co. 1 e 63 co. 1 d.lgs. 231/2007.