Il trattamento fiscale ai fini Iva delle attività di “ippo-turismo” dipende dalla natura dell’ente promotore.
Facciamo chiarezza in un panorama frammentato: per i centri ippici costituiti nella forma di A.S.D./S.S.D. il rinvio decennale dell’operatività del regime di esenzione Iva – art. 10 D.P.R. 633/1972, legittima la proroga del regime di favore di “esclusione” dal campo Iva.
In particolare:
1) per soci/tesserati/associati ecc i corrispettivi specifici versati per le attività sportive e le passeggiate permangono nel regime di esclusione ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/1972. In questo caso si considerano entrate istituzionali e non necessitano fatturazione elettronica.
2) per i “clienti” esterni ed occasionali, l’attività si considera commerciale e tassata ai fini Iva con aliquota ordinaria ed obbligo di certificazione dell’incasso. Rimane ferma la possibilità di esercitare l’opzione ex lege 398/1991 per le attività commerciali strettamente connesse a quella sportivo-istituzionale.
Segnaliamo, poi, che l’esenzione “generale” ai fini Iva per gli enti senza scopo di lucro, riservata alle prestazioni di servizi connessi alla pratica dello sport – anche didattici e formativi – e rivolti a chiunque eserciti attività sportiva (anche terzi e clienti) non potrà più essere più applicata a partire dall’anno di imposta 2027 (per intervenuta abrogazione dell’art. 36 bis D.L. 75/2023 disposta dal combinato disposto degli artt. 170 co. 1 lett. eeee)) e 171 del D. Lgs. 10/2026).