Allo stato attuale le ONLUS possono legittimamente partecipare a procedimenti di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017 anche se non ancora iscritte al RUNTS in quanto la Commissione Europea non ha ancora adottato l’autorizzazione di cui all’art. 101, co. 10, D.lgs. n. 117/2017.
Alla co-programmazione non devono essere applicate pedissequamente le norme applicabili alle gare di appalto pubbliche, sicché è possibile inoltrare la documentazione richiesta tramite pec, anche plurime e consecutive, e non è necessario inserire in buste separate la proposta tecnica e quella economica essendo necessaria la loro valutazione congiunta.
Queste le statuizioni adottate con la sentenza n. 2533 del 1/10/2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.