Obbligo di protezione e sicurezza della ASD che organizza tornei – Cassazione penale n. 6806/2025

La sentenza n. 6806/2025 della Corte di Cassazione Penale, analizza la responsabilità penale del datore di lavoro sportivo, nella specie il presidente legale rappresentante della ASD, per l’infortunio occorso al giocatore minore nel campo sportivo, causato dal crollo di un palo di illuminazione deteriorato dalla presenza di ruggine, in occasione di una disputa sportiva organizzata dalla stessa ASD.

Nella specie il Presidente della ASD, quale titolare della posizione di garanzia della sicurezza degli atleti all’interno dell’impianto sportivo, veniva condannato sia in primo che in secondo grado, per lesioni colpose gravi, con l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, ossia della regola cautelare specifica prevista dall’64 co 1 lettera c) d.lgs. 81/2008, che impone la regolare manutenzione tecnica dei dispositivi in uso al lavoratore e dei luoghi di lavoro, impianto sportivo ed illuminazione inclusi.

Al contrario, la Corte di Cassazione ribaltava la doppia pronuncia conforme di condanna, evidenziando nel caso di specie:

  • l’errata qualificazione del legale rappresentante della ASD come “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. b) d.lgs. 81/2008, atteso che i partecipanti non prestavano alcuna attività lavorativa e remunerata in favore della ASD,
  • l’erronea qualifica dell’impianto sportivo, nella specie del campo di calcio, come luogo di lavoro destinatario della normativa antinfortunistica: “ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro e in cui il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (Sez. 4, n. 43840 del 16/5/2018; Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011);
  • l’assenza della violazione dell’obbligo di manutenzione dell’impianto in capo al legale rappresentante della ASD organizzatrice per non aver impedito un evento dannoso ragionevolmente prevedibile, né a titolo di colpa specifica, né a titolo di colpa generica, stante l’assenza di alcun accertamento tecnico sulle effettive condizioni di deterioramento dei pali di illuminazione del campo.

In conclusione, per la Corte di Cassazione, la responsabilità in capo al legale rappresentante del sodalizio sportivo ed al sodalizio sportivo stesso, per integrare gli estremi della colpa “generica” come pure nel caso della colpa “specifica” (in materia di sicurezza sul lavoro), non costituisce un mero automatismo (grave stato di usura dei pali di illuminazione – crollo) ma va accertata caso per caso.

Nel caso di specie, gli atleti minori non effettuavano la prestazione lavorativa in quanto non erano compensati per la loro attività e dunque la Corte Suprema non ha qualificato il Presidente come datore di lavoro, né ha qualificato il campo di calcio come luogo di lavoro e dunque ha escluso la colpevolezza dell’imputato.

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