È stata ufficialmente disposta la proroga, fino al 1° gennaio 2036, del regime di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA previsto dall’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972.
In concreto, ciò comporta che le associazioni culturali, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni di promozione sociale che attualmente beneficiano del regime di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai propri soci, associati, partecipanti o tesserati potranno continuare ad applicarlo fino al 31 dicembre 2035.
L’esclusione IVA resta operativa anche quando tali soggetti appartengano ad associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, purché le prestazioni rese siano coerenti con le finalità istituzionali dell’ente.
***
Ulteriori novità di rilievo fiscale.
Tra le principali misure introdotte, si segnalano le seguenti:
- Enti del Terzo Settore (ETS) ed Imprese Sociali:
- In caso di mutamento della qualifica dell’ente da commerciale a non commerciale, a seguito dell’esercizio dell’apposita opzione da parte dell’ETS, le eventuali plusvalenze realizzate sui beni strumentali impiegati per lo svolgimento di attività di interesse generale non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
- La soglia di ricavi per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario ai soli fini IVA per le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) viene innalzata da 65.000 a 85.000 euro.
- Per OdV e APS che adottano il regime forfettario sono previste significative semplificazioni amministrative, in linea con quelle già introdotte per il settore sportivo a decorrere dal periodo d’imposta 2026, tra cui: l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi; l’esclusione dagli obblighi di certificazione fiscale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
- L’aliquota IVA ridotta del 5%, già applicabile alle cooperative sociali, viene estesa anche alle imprese sociali per le prestazioni sanitarie, di cura, assistenza, socio-assistenziali, educative e didattiche, nonché per i servizi resi da asili, orfanotrofi, case di riposo e strutture analoghe, quando tali prestazioni siano rivolte a categorie svantaggiate o fragili.
- Enti Sportivi Dilettantistici:
- La legge n. 398 del 1991 viene integrata includendo espressamente anche le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro.
- Viene inoltre aggiornato a 400.000 euro il limite dei proventi di natura commerciale entro il quale è possibile accedere e permanere nel regime fiscale agevolato.
Ecco il link del testo di legge pubblicato: DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186