Il Tribunale di Pescara Sezione Lavoro, con la Sentenza del 12 febbraio 2025 n. 113, accoglie il ricorso spiegato da un lavoratore disoccupato e condanna l’INPS a corrispondere la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In fatto, l’INPS rigettava la domanda di NASpI, poiché proposta oltre il termine decadenziale di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, previsto dall’art. 6 d.lgs. 22/2015, senza tuttavia accertare che la data indicata della cessazione del rapporto di lavoro risultasse erronea, per mero errore materiale.
Secondo il Giudice del Lavoro, infatti, l’INPS si sarebbe dovuto attivare per richiedere all’istante la comunicazione della data esatta, ovvero procedere alla consultazione dei flussi telematici e delle informazioni in suo possesso, piuttosto che rigettare l’istanza.
L’Amministrazione, per il generale dovere di buona fede e correttezza, ha l’obbligo di avvertire l’interessato della incompletezza o irregolarità della documentazione ed ha pertanto l’obbligo di agire nel contraddittorio tra le parti, con “soccorso istruttorio”, chiedendo al ricorrente – in sede amministrativa – la documentazione e le informazioni mancanti.
Questo principio muove l’attività amministrativa ed è un corollario dell’obbligo di collaborazione tra le istituzioni ed il cittadino ex art. 1 L.241/1990, nonché espressione del principio costituzionale di solidarietà (art.2 Cost.).
In conclusione, l’affermazione della giurisprudenza acquisisce una chiara portata generale per tutti gli istituti previsti dalla legge a tutela del lavoratore, anche del lavoratore sportivo o del Terzo Settore ed il medesimo ragionamento vale anche in caso di errori materiali o incompletezze, per fare un esempio, nella domanda di DIS COLL del collaboratore sportivo dilettantistico.