Non si considerano più automaticamente assimilati ai “redditi di lavoro autonomo”, i contratti di lavoro sportivo senza vincolo di subordinazione e diversi dalle co.co.co (abrogazione della lettera a), co.2 art. 53 TUIR).
In sostanza, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive senza vincolo di subordinazione (diversi dalle co.co.co) sono fiscalmente inquadrati:
– come “lavoro autonomo professionale” se esercitati abitualmente in maniera strutturata e continuativa;
oppure
– come “redditi diversi” derivanti da attività di lavoro autonomo, se non esercitati abitualmente (es. collaborazioni occasionali).
Dunque, la natura di “redditi diversi” riconosciuta alle prestazioni occasionali di lavoro sportivo nelle forme di rapporto di lavoro autonomo, determina il beneficio dell’applicazione della soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 Euro?
(art. 36 co. 6 d.lgs. 36/2021).
Attendiamo l’intervento chiarificatore della prassi amministrativa.