Il CONI interroga la prassi amministrativa sul cumulo tra le due esenzioni, ossia:
– l’esenzione fiscale di 15.000 euro annui prevista per i compensi derivanti da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo;
– il regime forfetario (L. 190/2014), che consente ai lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro di applicare un’imposta sostitutiva (aliquota del 5% o 15%) su una base imponibile ridotta forfetariamente (coefficiente di redditività).
Ecco le soluzioni formulate dalla prassi amministrativa:
– i compensi di lavoro sportivo autonomo fino a 15.000 euro, pur essendo esenti da Irpef, vanno considerati nel calcolo del limite di ricavi/compensi di 85.000 euro necessario per accedere e permanere nel regime forfetario;
– la parte di compenso eccedente 15.000 euro, concorre alla determinazione del reddito imponibile forfetario e su questa parte in eccesso (coefficiente di redditività) si applica l’imposta sostitutiva.
– la ritenuta d’acconto del 20% prevista in generale sui compensi da lavoro autonomo, non va applicata sui compensi che, complessivamente, non superano la soglia di 15.000 euro annui.
A tal fine il lavoratore sportivo è obbligato a rilasciare all’ente sportivo, un’autocertificazione che attesti che l’importo percepito, sommato ad altri eventuali compensi sportivi già ricevuti nell’anno, non supera il limite di esenzione di 15.000 euro;
– anche per i compensi sportivi autonomi non superiori a 85.000 euro, è prevista l’esclusione dalla base imponibile Irap.
Tuttavia, se un compenso è pari o superiore a 85.000 euro, l’intero importo (e non solo l’eccedenza) concorre integralmente alla determinazione della base imponibile Irap dell’ente erogatore (ASD/SSD).