La Corte di Cassazione, nella Sentenza del 19.02.2026 n. 3745, conferma la responsabilità in solido – anche “presuntiva” – a carico del Presidente della ASD non riconosciuta, in forza del ruolo rivestito, per i debiti d’imposta contratti dalla ASD col fisco.
Il principio si allinea alle recenti pronunce (Sentenza n. 27521/2025, n. 3093/2021; n.36470/2022), che ammettono la responsabilità in solido in capo al Legale Rappresentante p.t., non solo per le obbligazioni negoziali ma altresì per le obbligazioni ex lege, comei debiti di imposta.
La responsabilità del Presidente riguarda sia le sanzioni pecuniarie che il tributo non corrisposto, ed essendo legata semplicemente al ruolo, coinvolge anche l’eventuale nuovo Presidente nelle more subentrato al rappresentante legale pro tempore.
Questo significa che sull’Ufficio accertatore grava solo la prova della qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, diversamente, sul Presidente grava la prova in concreto dell’assenza di ingerenza nella gestione associativa nel periodo considerato e di aver correttamente vigilato sul corretto adempimento degli obblighi tributari da parte dell’Associazione.