La Corte di Cassazione (ordinanza n. 8/2025) torna a pronunciarsi sulla prova effettiva dell’assenza di distribuzione di utili (natura non lucrativa) dell’attività istituzionale svolta in concreto dagli enti non commerciali, nel dettaglio, da una A.S.D.
A prescindere dagli aspetti formali senza dubbio fondamentali, come ad esempio la correttezza delle clausole statutarie e la regolarità dell’affiliazione e del riconoscimento ai fini sportivi, la prova dell’attività non lucrativa effettivamente svolta dall’A.S.D. e del reinvestimento degli utili nell’attività istituzionale grava sulla contribuente stessa.
In concreto la prova è ritenuta assolta, tra gli altri, quando l’A.S.D. sia in grado di provare:
- la regolare convocazione delle assemblee dei soci;
- la conservazione di verbali delle assemblee comprovanti la partecipazione dei soci alle decisioni e la democraticità dell’associazione;
- la tenuta di bilanci e rendiconti redatti in modo chiaro e trasparente evidenziando l’utilizzo delle risorse per l’attività sportiva;
- la regolare tenuta dei libri contabili (registri dei soci, libri verbali, registri contabili, ecc.);
- la documentazione delle attività svolte (programmi delle attività sportive, elenchi dei partecipanti, ecc.).
Trattasi di indicatori di trasparenza e chiarezza del sistema gestionale della A.S.D. il cui mancato rispetto (in concreto) determina il disconoscimento della natura non lucrativa dell’ente, con la conseguente disapplicazione dei regimi fiscali di favore in tema di imposte dirette, Iva e regime ex lege 398/1991.