La Corte di Cassazione – sezione lavoro, nell’Ordinanza dell’11.09.2025 n. 25013, torna a pronunciarsi sugli “indici di subordinazione” che determinano il recupero della contribuzione INPS a carico della ASD per i rapporti di co.co.co. sportivi e amministrativo gestionali.
Gli indici provati in concreto dall’Ispettorato del Lavoro sono stati i seguenti:
- la predisposizione di orari fissi prestabiliti dall’ente sportivo;
- l’esecuzione delle direttive della ASD;
- il pagamento del compenso anche in caso di malattia
- l’obbligo di segnalare eventuali ritardi o il mancato rispetto dell’orario di lavoro fisso.
Nel caso analizzato, dalle deposizioni testimoniali dei collaboratori, sportivi e non, di una ASD, sono emersi i suddetti elementi, che i giudici hanno ritenuto sintomatici di controllo ed etero-direzione in capo alla ASD, con il conseguente recupero a carico dell’ASD.