La Corte d’Appello di Roma delimita i criteri per la riqualificazione del rapporto di lavoro sportivo da autonomo a subordinato

La Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 2701/2026 conferma la Sentenza del Tribunale di Roma e rigetta la richiesta di un allenatore e direttore tecnico di una Federazione Sportiva Nazionale, di riconvertire il contratto di prestazione d’opera professionale in lavoro subordinato, avendo il lavoratore sportivo prestato la propria attività nella spiegata qualità in maniera professionale e continuativa nel tempo.

Il Giudice di merito rigetta la richiesta di conversione del rapporto di lavoro, negando le differenze contributive, TFR, contributi, indennità di licenziamento proprie del lavoro subordinato, precisando come la subordinazione ai sensi dell’art. 2094 cc, necessita l’etero-direzione, il potere organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro, non essendo sufficiente a delimitare i tratti del lavoro subordinato la mera coordinazione o supervisione del lavoratore, che sono evidentemente necessarie per le esigenze tecnico sportive dell’ente.

Nel dettaglio, la Federazione aveva fornito la prova della libera organizzazione da parte del lavoratore che si comportava da professionista indipendente:

  • rifiutava di partecipare a trasferte perché aveva “impegni di lavoro” come agente di commercio, senza chiedere autorizzazioni;
  • organizzava autonomamente convocazioni, alberghi, trasporti;
  • non aveva una postazione fissa in Federazione, non usava una mail federale, non figurava nell’organigramma.

Il Giudice del lavoro, dunque, riconosce la specificità dello sport e determina i criteri per la riconversione dei contratti di lavoro sportivo autonomi in lavoro di fatto subordinato, senza operare distinzione tra il dilettantismo ed il professionismo.

Si allega la Sentenza della Corte d’Appello.

NON PERDERTI NULLA!

Iscriviti alla newsletter

Inserendo il tuo indirizzo Email e premendo il pulsante “Iscriviti” potrai accedere alla nostra Newsletter!

*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di accettare termini e condizioni descritti nella Privacy Policy.

Condividi sui social: