Con la consulenza giuridica 956-69/2024 richiesta dalla FISE, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di premi erogati dagli enti sportivi (ASD/SSD) o organismi sportivi (FSN/EPS/DSA) ai propri tecnici o atleti tesserati presso in quali risulta in corso un contratto di lavoro sportivo, è preclusa l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% a titolo di ritenuta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 6 quater d.lgs. 36/2021 ed art. 45 co. 2 d.lgs. 33/2025.
Il principio di onnicomprensività, assorbe nel reddito da lavoro, sia autonomo che subordinato, qualsiasi somma percepita dal lavoratore a qualsiasi titolo, premi compresi, imputati al compenso del lavoratore sportivo in quanto collegato ad una controprestazione (la prestazione sportiva) e come tali qualificabili come parte variabile del compenso sportivo fisso, ossia come premio di risultato raggiunto dal lavoratore sportivo.
Di conseguenza:
- Nel caso di lavoratore sportivo dipendente, il premio sportivo andrà considerato come componente del reddito di lavoro e pertanto andrà a comporre la base imponibile per INPS; INAIL, IRPEF e TFR.
- In caso di co.co.co sportivo, anche qui l’importo del premio andrà a partecipare alla base imponibile per INPS, INAIL, IRPEF.
- Il lavoratore sportivo, titolare di partita iva, è tenuto ad applicare l’iva, se dovuta, all’importo del premio sportivo riconosciuto ai sensi dell’art. 36 quater d.-lgs. 36/2021.