Il rimborso spese erogato al volontario dell’ente di Terzo Settore deve essere tracciabile?

No.
Con la legge di bilancio 2025 (l. 207/2024 art. 1 co. 81 ss) l’erogazione di rimborsi delle spese di trasferta con strumenti tracciabili (es. bonifico, assegno ecc) è una prerogativa del datore di lavoro.
Se il datore di lavoro rimborsa le spese sostenute dal lavoratore dipendente o autonomo (vitto, alloggio, viaggio, trasporto pubblico non di linea) con metodo tracciato, gli importi erogati:
– non concorrono a formare il reddito (art. 51 TUIR);
– sono deducibili per il datore di lavoro (art. 95 TUIR)

Ai volontari del Terzo Settore si applica la legge speciale – art. 17 d.lgs. 117/2017, che non prevede l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili né per i rimborsi delle spese sostenute e dichiarate dal volontario in autocertificazione, né per i rimborsi analitici delle spese documentate, che restano esenti da imposizione e deducibili, anche se corrisposti in contanti.

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