La Corte dei Conti (Sezioni Riunite – Sentenza 1/2025QM/PROC) si pronuncia sul danno erariale a carico del pubblico dipendente che svolge incarichi extra lavoro non autorizzati, confermando il principio di diritto per cui l’assenza della valutazione tecnica dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, genera la sanzione dell’obbligo di riversare il compenso percepito a favore dell’erario.
Applicando il principio all’ambito sportivo, il Pubblico Dipendente che percepisce compensi sportivi superiori ad 5.000,00 Euro, deve chiedere ed ottenere l’autorizzazione preventiva alla Pubblica Amministrazione di appartenenza per non incorrere nella violazione dell’obbligo di autorizzazione che comporta, oltre le sanzioni di legge e la responsabilità disciplinare, l’obbligo di versare il compenso percepito nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Ricordiamo che l’obbligo di restituzione grava sia sul datore di lavoro (e quindi l’ASD/SSD che eroga il compenso) che, in difetto, sul percettore. Qualora versi all’erario, ASD/SSD potrà rivalersi sul pubblico dipendente.