Entro il 30/01/2025 le ASD/SSD devono comunicare i compensi percepiti dal pubblico dipendente per incarichi “extra-professionali” di lavoratore sportivo

Ricordiamo che le ASD/SSD che si avvalgono di lavoratori sportivi percettori di compensi superiori i 5.000,00 Euro l’anno e che siano altresì dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono tenute ad acquisire l’autorizzazione a svolgere la prestazione sportiva “extra-professionale”, per la verifica preliminare di eventuali aspetti di incompatibilità, anche solo potenziale (c.d. “regime autorizzatorio”).

Per ogni lavoratore sportivo in regime autorizzatorio, le ASD/SSD sono poi tenute a comunicare alla stessa amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente, l’importo del compenso complessivamente erogato al lavoratore sportivo.

Se da un lato l’obbligo di chiedere l’autorizzazione alla Pubblica Amministrazione di riferimento può essere sia a carico della ASD/SSD che a carico del lavoratore privato, l’obbligo di comunicare l’importo erogato al percettore sportivo è  sempre a carico esclusivo della ASD/SSD e può essere assolto sia periodicamente che in un’unica soluzione annuale, ossia entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno solare di riferimento (es. 30 gennaio 2025 per i compensi erogati nel 2024), oppure, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro se sopravvenuta prima del 31 Dicembre.  

La comunicazione deve contenere gli elementi identificativi del rapporto “extra-professionale”: i dati anagrafici del dipendente pubblico e della ASD/SSD; la tipologia e la durata del contratto; l’ammontare degli importi corrisposti per l’anno di riferimento.

L’obbligo si considera assolto se comunicato con modalità tali da garantire la prova della corretta ricezione della comunicazione: si consiglia di procedere attraverso la posta elettronica certificata (Pec) inviando il messaggio dalla casella di posta elettronica certificata della ASD/SSD che risulta dall’iscrizione nel RAS, al domicilio digitale dell’amministrazione estratto dal Pubblico Registro “Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi” (c.d. Registro IPA).

La sanzione pecuniaria prevista a carico della ASD/SSD per l’omessa comunicazione dei compensi è la stessa prevista a carico della ASD/SSD nel caso di omessa autorizzazione: l’importo dovuto è pari al doppio degli emolumenti corrisposti al lavoratore e mai comunicati.

Ricordiamo, inoltre, che a carico dei lavoratori sportivi non autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, sussiste anche la responsabilità erariale del pubblico dipendente, con l’obbligo in capo al lavoratore stesso ed alla ASD/SSD committente in solido, di riversamento del compenso indebitamente percepito a titolo di incarico “extra-istituzionale” non autorizzato.

NON PERDERTI NULLA!

Iscriviti alla newsletter

Inserendo il tuo indirizzo Email e premendo il pulsante “Iscriviti” potrai accedere alla nostra Newsletter!

*Iscrivendoti alla newsletter dichiari di accettare termini e condizioni descritti nella Privacy Policy.

Condividi sui social: