Enti non commerciali – il punto del fisco – Reddito sportivo ed imposte dirette

Nel dilettantismo i compensi di lavoro sportivo contenuti nella soglia complessiva annua di 15.000,00 Euro (franchigia) non costituiscono base imponibile ai fini delle imposte dirette, dietro rilascio di autocertificazione del lavoratore sportivo all’atto del pagamento, attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Va da sé che la parte eccedente la soglia appena detta è sottoposta alla tassazione ordinaria (art. 36 co. 6 d.lgs. 36/2021).

La natura di “reddito esente” dell’importo erogato dalla ASD/SSD al lavoratore sportivo entro la soglia annua di 15.000,00 Euro (C.M. 95/2000 paragrafo 1),
fa sì che:

– l’importo erogato non concorra alla determinazione del reddito complessivo del percettore (reddito personale)

– l’importo erogato non rilevi nel calcolo complessivo del reddito ai fini della detrazione per familiari a carico (reddito del familiare).

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