Enti di Terzo Settore (ETS) con più sedi operative: la “sezione separata” del registro vidimato dei volontari, va gestita secondo trasparenza e chiarezza

Il Registro dei Volontari (telematico o cartaceo) è obbligatorio per ogni E.T.S. che si avvalga di volontari non occasionali: ne garantisce l’identificazione in maniera unitaria, anche ai fini dell’obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi alla prestazione volontaria ed alla responsabilità civile verso terzi (artt. 17 e 18 d.lgs. 117/2017 e D.M. 6.10.2021).

Gli E.T.S. nazionali di grandi dimensioni, con più sedi operative presso le quali impiegano volontari diverse dalla sede legale, possono disporre di un’apposita “sezione separata” del Registro presso ciascuna sede, a condizione che:

1) la tenuta del Registro dei volontari presso la sede secondaria venga preventivamente deliberata dall’organo amministrativo, deputato alla verifica ed alla revisione periodica del Registro stesso;

2) siano garantiti l’autenticità dei dati e le modalità di tenuta, che vanno prontamente comunicate alla Compagnia Assicurativa cui l’ETS si avvalga per la copertura assicurativa dei propri volontari, tali da evitare la duplicazione dei dati e delle generalità dei volontari impiegati in ciascuna delle varie sedi;

3) venga designato almeno un soggetto preposto alla compilazione ed alla conservazione dei suddetti dati;

4) venga conservato presso la sede legale, in uno al Registro “principale”, quantomeno il frontespizio di ciascun Registro dei volontari istituito presso ognuna delle sedi secondarie, con l’indicazione degli estremi di vidimazione e dell’Ufficiale che vi ha proceduto, nonché della data iniziale di operatività del Registro stesso.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota del 20 gennaio 2025 – prot. n. 809)

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