L’art. 4 del testo coordinato del d. l. 113/2024 estende il beneficio del credito di imposta da utilizzare in compensazione con modello F24 (art. 81 d. l. 104/2020), agli investimenti pubblicitari effettuati anche in favore di ASD/SSD, nel periodo compreso tra il 10.08.2024 ed il 15.11.2024.
Requisiti:
– l’importo complessivo dell’investimento in campagne pubblicitarie non deve essere inferiore ad € 10.000,00 e deve essere corrisposto con metodi tracciabili;
– l’investimento deve essere rivolto, tra l’altro, alle ASD/SSD con ricavi prodotti in Italia pari o superiori ad € 150.000,00 e non superiori a € 15 milioni (periodo di imposta 2023).
Fanno eccezione le ASD/SSD costituite a partire dallo 01.01.2023 per cui questo parametro non si applica.
– le ASD/SSD beneficiarie certificano lo svolgimento di attività sportiva giovanile.
Attenzione però alle esclusioni:
il credito di imposta non riguarda gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991 (art. 4 co. 3 d. l. 113/2024).
In sostanza, la condizione ostativa taglia fuori dai beneficiari una vasta gamma di ASD/SSD che operano in regime opzionale.