Fino al 31 dicembre 2025, le società, le associazioni e gli enti (fondazioni, comitati ecc) che non appartengono al Terzo Settore (in quest’ultimo caso si applica l’art. 24 co. 4 d.lgs. 117/2017), quindi ASD/SSD comprese, potranno in ogni caso continuare a tenere le riunioni di assemblea, consiglio direttivo e di qualsiasi altro organo, con modalità telematica anche in assenza di espressa previsione nello statuto (d. l. 202/2024 c.d. “Milleproroghe” convertito in l. 15/2025)
Ricordiamo che le riunioni mediante collegamento da remoto devono sempre garantire:
- la contestualità del procedimento decisionale;
- il rispetto del metodo collegiale;
- il diritto di informazione.
- la verifica dell’identità dei soggetti che intervengono
Non è invece necessaria la compresenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo (art. 106 co. 2 d. l. 18/2020).