La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 6079 del 6 marzo 2024) conferma la natura di “spese pubblicitarie” (e non di rappresentanza) dei costi di sponsorizzazione effettivamente sostenuti dallo sponsor in favore delle ASD/SSD, come tali integralmente deducibili.
L’inerenza e la congruità dei costi sostenuti dallo sponsor per l’attività di promozione sono coperti dalla presunzione legale assoluta: l’unica prova a carico dello sponsor riguarda il concreto svolgimento dell’attività promozionale in favore degli enti sportivi dilettantistici, preordinata a promuovere quel determinato prodotto/servizio nel mercato, per un tornaconto commerciale.
Lo stesso principio di diritto rimane fermo in riferimento all’art. 9 d.lgs. 36/2021 che, contempla tra le c.d. “attività secondarie e strumentali”, sia i rapporti di sponsorizzazione che i rapporti promo pubblicitari?