Nel caso sottoposto al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, il ricorrente – arbitro F.I.G.C. iscritto alla Gestione Separata INPS- impugna l’avviso di addebito notificato dall’INPS per il recupero di € 4.261,66 a titolo di contributi omessi per le annualità 2016 e 2017, calcolati sui corrispettivi percepiti per la cessione delle immagini di gara del medesimo, pattuiti nel contratto con la F.I.G.C. per la stagione sportiva 2015/2016 e 2016/2017.
Secondo il Giudice del lavoro, la pretesa contributiva dell’INPS è infondata in quanto i corrispettivi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine degli ufficiali di gara sono esclusi dal reddito da lavoro, in quanto non riguardano la prestazione di lavoro sportivo ma, al contrario, riguardano diritti personali, come tali esclusi dall’obbligo contributivo alla Gestione Separata, come tra l’altro precisato dallo stesso INPS nell’interpello formulato dalla F.I.G.C. del 05.12.2006.
Il Tribunale supera la prassi amministrativa dell’INPS successiva al citato interpello e qualifica il diritto all’immagine, al pari del diritto d’autore, come diritto personale assoluto cui il soggetto è libero di disporre.
Va da sé che il corrispettivo che deriva dalla cessione dell’immagine del professionista si atteggia come prezzo della cessione e non ha nulla a che vedere con la prestazione sportiva svolta dal lavoratore, pertanto, non viene ricompresa nel reddito da lavoro.
Si allega il testo della Sentenza.