Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025 arrivano i chiarimenti sull’obbligo dell’INAIL

La direzione generale INAIL esclude l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutti gli associati di ASD ed i soci di SSD, che svolgono prestazioni sportive come istruttore-volontario, quindi in assenza di contratto sportivo subordinato, oppure prestazioni amministrativo-gestionali ma sempre in qualità di volontario.

Infatti, l’INAIL ha precisato che l’art. 34 del D.lgs. n. 36/2021 ha natura di disposizione speciale derogatoria alla normativa generale del DPR 1124/1965 (“Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), e circoscrive l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esclusivamente agli istruttori assunti in forza di un contratto di lavoro subordinato ed ai collaboratori amministrativo-gestionali inquadrati ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 36/2021.

Ricordiamo che l’unico obbligo assicurativo previsto per il volontario sportivo è la copertura della responsabilità civile verso terzi. Non è previsto l’obbligo di copertura in caso di infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, che invece è obbligatoria per i volontari degli enti del Terzo Settore.

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