Addio ai “costi sostenuti” introdotti dalla Legge di Bilancio 2026: con la conversione del D.L. 38/2026 torna protagonista il corrispettivo pattuito tra le parti.
Chi pensava di aver capito come calcolare l’IVA sulle permute dopo la riforma di gennaio si trova di fronte a un nuovo cambio di rotta. In sede di conversione del D.L. n. 38/2026 (il decreto fiscale di primavera), il Senato ha approvato un emendamento che modifica ancora una volta le regole sull’art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. 633/1972.
Cosa cambia in pratica?
La base imponibile IVA sulle permute (e sulle dazioni in pagamento) è ora pari al valore che le parti hanno indicato nel contratto – cioè al corrispettivo monetario equivalente che ciascuno ha attribuito alla propria prestazione o cessione. I “costi sostenuti” non spariscono del tutto: diventano un parametro di controllo. La legge presume, infatti, che il valore contrattuale non sia inferiore ai costi complessivi. Se lo è, bisogna poter dimostrare che ci sono valide ragioni economiche.
Il contratto diventa ancora più importante. Con le nuove regole, va indicato chiaramente il valore monetario di ciascuna prestazione non è solo una buona prassi: è la base per determinare l’IVA dovuta. Contratti vaghi o privi di valorizzazione espongono al rischio che l’Agenzia delle Entrate applichi il criterio dei costi.
La disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. I comportamenti pregressi rimangono coperti dalla clausola di salvaguardia: nessuna rettifica, nessun rimborso.