Agevolazioni fiscali e associazioni: per la Cassazione contano i fatti, non solo lo statuto

Con l’ordinanza 3 febbraio 2026, n. 2210, la Corte di Cassazione ribadisce un principio di grande rilievo per il mondo associativo: le agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali non si fondano sulle sole enunciazioni formali contenute nello statuto, ma richiedono una verifica sostanziale del funzionamento reale dell’ente e della democraticità del rapporto associativo.

La Cassazione, ribaltando le decisioni di merito, chiarisce che in materia di agevolazioni fiscali l’onere della prova grava interamente su chi invoca il beneficio: è l’ente a dover dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la concreta sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Il cuore della decisione è il richiamo alla democraticità del rapporto associativo, richiesta dall’art. 148 del TUIR: non basta dichiarare l’assenza di scopo di lucro, occorre che i soci partecipino in modo effettivo e paritario alla vita dell’ente.

Quando la gestione è concentrata in poche mani, la partecipazione è solo apparente e l’attività produce vantaggi patrimoniali per alcuni soltanto, il vincolo associativo risulta meramente formale e il regime agevolato non può trovare applicazione.

Sebbene nel caso di specie si tratti di associazione agricola, il principio di diritto si applica indistintamente a tutti gli enti associativi, comprese le associazioni e società sportive dilettantistiche: anche per queste realtà, la tenuta sostanziale della democraticità interna è condizione imprescindibile per accedere e mantenere le agevolazioni fiscali previste dall’ordinamento.

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