Riforme al terzo settore – Legge 104/2024 – Novità

A partire dal prossimo 𝟑 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 saranno operative une serie di modifiche al D.Lgs. 117/2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore” in breve “CTS”) ed al D.Lgs. 112/2017 (c.d. “Codice dell’Impresa Sociale”) introdotte dalla Legge 4 luglio 2024 n. 104.

In breve alcune novità:


viene estesa anche agli Enti di Terzo Settore che siano al contempo iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, l’esclusione dal computo delle attività diverse, ai fini della secondarietà rispetto le attività sportive di interesse generale, dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, indennità di formazione degli atleti e gestione impianti sportivi. Questo soltanto se detti ricavi vengano reimpiegati nelle attività istituzionali;

per le imprese sociali costituite nella forma di associazione o fondazione, l’iscrizione dell’apposita sezione del Registro delle imprese diviene efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica di Terzo Settore;

quanto ai modelli di bilancio, per gli Enti del Terzo Settore senza personalità giuridica il rendiconto per cassa è ammesso per ricavi fino a 300.000,00 Euro e viene riconosciuta la possibilità di indicare entrate ed uscite nella forma aggregata in caso di ricavi sotto la soglia del 60.000,00 Euro, attraverso modelli ministeriali da emanarsi. Anche per gli Enti di Terzo Settore (diversi dalle imprese sociali) che esercitano le attività di interesse generale con modalità commerciali si ammette l’utilizzo dei modelli ministeriali degli ETS in luogo delle disposizioni civilistiche;

la regola delle audio-video assemblee e del voto per corrispondenza è derogabile solo se espressamente vietato nello Statuto degli ETS, fermo restando le garanzie dovute circa l’identificazione e la partecipazione degli associati.

vengono elevati i parametri previsti dagli artt. 30 e 31 CTS al superamento dei quali diviene obbligatoria per le Associazioni la nomina dell’organo di controllo e del revisore, sia collegiale che monocratico;

nelle Associazioni di Promoziona Sociale viene elevato al 20% il limite massimo del rapporto lavoratori impiegati/compagine associativa;

l’accesso al RUNTS per chiedere/ottenere l’iscrizione viene altresì garantito al delegato del Legale Rappresentante impossibilitato;

il termine obbligatorio per il deposito dei bilanci non è più fisso e viene esteso a 180 gg dalla chiusura del bilancio d’esercizio, ridotti a 60 giorni dalla sua approvazione per le sole imprese sociali;

le comunicazioni al RUNTS circa le variazioni e/o gli aggiornamenti dei dati vanno depositate nel termine indicato dalla richiesta dell’Ufficio RUNTS competente, che deve essere comunque non inferiore a 30 gg.

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